La nuova Istanza di scarcerazione di mio fratello Ambrogio Crespi presentata dagli avvocati Giuseppe Rossodivita e Marcello Elia è stata respinta dal Gip Santangelo che non ha speso una sola parola sulla perizia del CISE diretto dal Prof. D’Alimonte. In una intervista al Clandestinoweb  il legale Rossodivita commenta la decisione del Pm e poi del Gip sottolineando come “E’ difficile giocare una partita dove i giudicanti, gli arbitri, giocano nella stessa squadra ed indossano la stessa maglia delle tue controparti processuali”.

Avvocato Rossodivita, come commenta la decisione del Gip che ha rigettato la nuova istanza di scarcerazione?

La decisione di oggi del GIP di Milano, visto che il caso di Ambrogio Crespi ha assunto rilievo mediatico nazionale, pone in primo piano la questione mai risolta della separazione delle carriere e della terzietà del Giudice. Basti pensare che il parere negativo del PM – Pm che dovrebbe essere una parte del processo al pari di quella rappresentata da Ambrogio – si conclude con la frase rivolta al collega “con i migliori saluti”. Le istanze degli avvocati, ci hanno insegnato i nostri maestri, devono concludersi con la frase “Con Ossequio” o “Con Osservanza”. Per il resto c’è ben poco da dire a commento dell’ordinanza del GIP posto che di suo l’ordinanza è molto scarna e la parte centrale è rappresentata dal parere negativo comunicato dal PM che il GIP allega all’ordinanza affinché ne formi parte integrante. E’ difficile giocare una partita dove i giudicanti, gli arbitri, giocano nella stessa squadra ed indossano la stessa maglia delle due controparti processuali.

Come è stata valutata nell’ordinanza del GIP la perizia del Cise presentata dalla difesa?

Il GIP di suo non spende una sola parola sulla perizia del Prof. D’Alimonte, come se non esistesse. Delle parole sono spese nel parere del PM, quindi le posso rispondere su come la nostra controparte processuale, cioè l’accusa, abbia valutato la Consulenza del Prof. D’Alimonte e posso dirle che queste valutazioni sono state acriticamente condivise dal Giudicante. Per il PM la consulenza del Prof. D’Alimonte non supera il dato per cui Zambetti ha ottenuto più preferenze nelle elezioni del 2010 di quante ne aveva prese nel 2005. Sostanzialmente non dice altro. Da questo dato il PM – indipendentemente dalla natura, dalla struttura e dalla dinamica del voto – ne fa discendere che l’ipotesi accusatoria mantiene la propria coerenza. Nel mondo parallelo di questo processo kafkiano la consulenza del Prof. D’Alimonte non significa nulla, ma nel mondo reale dei fatti quella Consulenza dimostra che non ci sono i famosi maxi condomini di cui parlavano, come fatto storico, gli indagati intercettati, che non ci sono i voti di Baggio di cui ha parlato per la prima volta il Pm davanti al Tribunale del Riesame – con il Tribunale che ha fatto proprie le parole del PM – e che i voti ottenuti da Crespi quando lui era candidato alle elezioni comunali di Milano non hanno nulla a che vedere con i voti di Zambetti. Su questi punti centrali e che minano in profondità la credibilità delle accuse mosse ad Ambrogio, sulla scorta dei fatti narrati dai terzi intercettati ed obiettivamente non veri come dimostra la consulenza, il PM non scrive una parola e di conseguenza non scrive una parola neppure il GIP.

Quali sono allora gli aspetti che sono stati presi in considerazione?

Il Gip di suo parla di un quadro accusatorio supportato dalle contrastanti dichiarazioni rese dal Gugliotta e da Ambrogio nel corso dei rispettivi interrogatori, in ordine alla circostanza relativa alla genesi della conoscenza del Gugliotta con il D’Agostino. Il GIP, senza scendere nel merito delle rispettive versioni dei fatti, fornite da Ambrogio e da Gugliotta, dice che per il semplice fatto che esiste questo contrasto il quadro probatorio a carico di Ambrogio risulta corroborato e che quindi Ambrogio deve rimanere in cella.

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